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Ruoli AI Act — Descrizione dettagliata

Art. 3, Art. 16–27 — Regolamento (UE) 2024/1689

Il Regolamento AI Act definisce quattro ruoli nella catena del valore dell'intelligenza artificiale. Questa pagina descrive nel dettaglio ciascun ruolo, i relativi obblighi e come determinare quale ruolo si applica alla propria organizzazione.

Come determinare il proprio ruolo

  1. 1Hai sviluppato il sistema AI internamente o lo hai fatto sviluppare? → Sei il Provider
  2. 2Utilizzi un sistema AI acquistato da terzi? → Sei il Deployer
  3. 3Importi nell'UE un sistema AI da un provider extra-UE? → Sei l'Importatore
  4. 4Rendi disponibile un sistema AI sul mercato UE senza averlo sviluppato o importato? → Sei il Distributore

⚠️ Attenzione: l'Art. 25 prevede circostanze in cui un Deployer diventa Provider (modifiche sostanziali o apposizione del proprio marchio).

Provider (Fornitore)

Art. 3(3), Art. 16

Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema AI o un modello di AI per finalità generali, o che fa sviluppare un sistema AI o un modello di AI per finalità generali, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.

ObbligoRiferimento normativo
Sistema di gestione dei rischiArt. 9
Data governance e gestione dei datiArt. 10
Documentazione tecnicaArt. 11, Allegato IV
Registrazione automatica (logging)Art. 12
Trasparenza e informazioni ai deployerArt. 13
Supervisione umanaArt. 14
Accuratezza, robustezza, cybersicurezzaArt. 15
Sistema di gestione della qualitàArt. 17
Conservazione della documentazioneArt. 18
Conformity assessmentArt. 43
Marcatura CEArt. 48
Registrazione nel database UEArt. 49
Monitoraggio post-marketArt. 72
Segnalazione incidenti graviArt. 73

Deployer (Utilizzatore)

Art. 3(4), Art. 26

Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema AI sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema AI sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

ObbligoRiferimento normativo
Uso conforme alla destinazione d'usoArt. 26(1)
Supervisione umanaArt. 26(2)
Monitoraggio del funzionamentoArt. 26(5)
Conservazione dei log generatiArt. 26(6)
Valutazione d'impatto sui diritti fondamentaliArt. 27
Informazione ai lavoratori interessatiArt. 26(7)
Informazione alle persone fisicheArt. 26(11)
Cooperazione con le autoritàArt. 26(9)

Importatore

Art. 3(6), Art. 23

Persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema AI recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

ObbligoRiferimento normativo
Verifica della conformity assessment del providerArt. 23(1)
Verifica della documentazione tecnicaArt. 23(2)
Verifica della marcatura CEArt. 23(3)
Indicazione del proprio nome e indirizzoArt. 23(4)
Condizioni di stoccaggio e trasporto adeguateArt. 23(5)
Conservazione della documentazioneArt. 23(6)
Cooperazione con le autoritàArt. 23(7)

Distributore

Art. 3(7), Art. 24

Persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal provider o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema AI sul mercato dell'Unione.

ObbligoRiferimento normativo
Verifica della marcatura CEArt. 24(1)
Verifica della documentazione accompagnatoriaArt. 24(2)
Non mettere a disposizione sistemi non conformiArt. 24(3)
Informare il provider di non conformitàArt. 24(4)
Condizioni di stoccaggio e trasporto adeguateArt. 24(5)
Cooperazione con le autoritàArt. 24(6)

Confronto degli obblighi per ruolo

ObbligoProviderDeployerImportatoreDistributore
Risk management system
Data governance
Documentazione tecnicaVerificaVerifica
LoggingConservazione
Trasparenza
Supervisione umana
Conformity assessmentVerifica
Marcatura CEVerificaVerifica
Monitoraggio post-market
Segnalazione incidenti
FRIA

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